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Giudice Sportivo, le decisioni dopo la settima giornata di Serie A

GIUDICE SPORTIVO SETTIMA GIORNATA – Anche la settima giornata di Serie A è ormai storia, ma quanto avvenuto è stato fonte di sanzioni per il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha comunicato le proprie decisioni.

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Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la settima di Serie A

Il Giudice Sportivo, al termine della settima giornata di Serie A, ha preso le seguenti decisioni:

Calciatori

  • SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA a HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara.
  • SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 a FERNANDES DA CONCE Francisco (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
  • SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA a COULIBALY Woyo (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
  • SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA a MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfon (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

Allenatori

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 a PALLADINO Raffaele (Fiorentina): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento
veemente e scomposto.

Operatori sanitari

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA a PATTI Claudio (Empoli): per avere al 38’ del secondo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa nei confronti dei calciatori della squadra
avversaria.

Ammende alle società

  • Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. Fiorentina per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Monza per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva una critica irrispettosa al Direttore di gara.
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva critiche all’operato arbitrale.
  • Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Venezia per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Hellas Verona per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di
    giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. Juventus per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato due bicchieri semipieni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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